Ventesimo rapporto sulle condizioni di detenzione

Dispositivi di monitoraggio elettronico

Dispositivi di monitoraggio elettronico

Dispositivi di monitoraggio elettronico

1024 538 Ventesimo rapporto sulle condizioni di detenzione

di Perla Allegri

Dispositivi di monitoraggio elettronico. Un’analisi del sistema di sorveglianza a distanza nel contesto italiano

L’uso dei braccialetti elettronici come strumento di sorveglianza ha conosciuto, negli ultimi anni, un notevole sviluppo in Italia, consentendo il monitoraggio remoto degli individui attraverso tecnologie avanzate come la radio frequenza (RF) e il sistema di posizionamento globale (GPS). La loro introduzione nel sistema di giustizia penale italiano ha però da subito sollevato una serie di questioni chiave riguardanti la loro accettabilità sociale, le loro implicazioni per i diritti individuali dei soggetti che sono sottoposti a questa forma di controllo penale e la loro efficacia.

Introdotta nel lontano 2001, la normativa1) che li regola è stata più volte modificata con diversi interventi legislativi: con l’introduzione della legge 47/2015 i dispositivi divengono centrali nel nostro ordinamento. La nuova norma ha infatti statuito che la custodia cautelare può essere applicata esclusivamente quando le altre misure coercitive o interdittive (anche cumulativamente) risultino inadeguate. Viene così invertito l’onere motivazionale, mentre in passato il giudice poteva disporre l’applicazione di mezzi tecnici di controllo solo nel caso in cui lo avesse ritenuto necessario, la norma adesso dispone che le procedure elettroniche di controllo siano sempre applicate, salvo che le stesse siano ritenute non necessarie. Accanto a questi, altri interventi legislativi successivi ne hanno esteso l’applicabilità, inizialmente alla misura cautelare dell’allontanamento dall’abitazione familiare (articolo 282-bis c.p.p.) poi, con la legge n. 69 del 2019 (Codice rosso), anche alla previsione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (articolo 282-ter c.p.p.), come misura di contrasto alla violenza di genere (Marandola, 2024).

L’introduzione di questa misura nasceva con due obiettivi principali: da un lato, ridurre i tassi di detenzione, in particolare l’uso della custodia cautelare, dall’altro contenere la spesa pubblica attraverso un’alternativa più economica alla reclusione.

Nel nostro contesto giuridico, dopo anni in cui condividevamo con altri paesi europei un triste primato sull’uso spropositato della custodia cautelare in carcere (Allegri 2019, Scandurra 2019), il trend delle misure coercitive custodiali ha iniziato a decrescere. Alla fine del 2023 il tasso delle persone in custodia cautelare, sul totale dei presenti, era del 26%, in discesa rispetto al 27,8% del 2022 e del 29,9% del 2021; solo alcuni anni prima – alla fine del 2011- raggiungeva il 40,8%, ed in passato era stato ancora più alto.

Tuttavia, è vero che si registra una diminuzione dei soggetti sottoposti a custodia cautelare, ma non una riduzione del numero complessivo delle persone detenute.

Dal grafico emerge un leggero innalzamento, nel corso dell’ultimo anno, dei soggetti in attesa di primo giudizio, ma all’interno di un trend comunemente in discesa. Tuttavia, è vero che si registra una diminuzione dei soggetti sottoposti a custodia cautelare, ma non una riduzione del numero complessivo delle persone detenute. I numeri della detenzione continuano infatti a crescere in modo significativo: al 31 dicembre 2023 erano 60.166 le persone detenute, un numero che superava di oltre 10.000 unità la capienza regolamentare di posti letto disponibili negli istituti penitenziari.

Contemporaneamente aumentano anche i soggetti sottoposti all’area del controllo penale esterno raggiungendo le 84.610 persone, il 48,6% delle quali si trova in misura alternativa alla detenzione. Sembra pertanto di assistere a un ampliamento delle misure di controllo penale, ma esiste e, se sì, quale è l’incidenza dei braccialetti elettronici sui numeri della carcerazione?

L’ultima relazione tecnica sull’utilizzo dei dispositivi ha fornito i dettagli relativi all’ultimo contratto di servizi riguardante i braccialetti elettronici, indicando che tale contratto2) – in vigore dal 1° gennaio 2023 – prevedeva l’attivazione di 1.000 dispositivi al mese, con la possibilità di utilizzarne fino al 20% in più, per un totale di 1.200 dispositivi.

Il nuovo contratto presentava quattro scenari di applicazione per i braccialetti elettronici: il monitoraggio domiciliare, il monitoraggio con tracciamento, il solo tracciamento e il tracciamento di prossimità.

Per monitoraggio domiciliare s’intende quello scenario che si configura quando l’Autorità Giudiziaria impone il monitoraggio del soggetto all’interno di uno o più luoghi predefiniti, come ad esempio il domicilio, secondo le modalità e gli orari stabiliti dalla stessa Autorità Giudiziaria. Oltre a questo l’Autorità giudiziaria può imporre un monitoraggio domiciliare con tracciamento che prevede sia il controllo all’interno di luoghi predefiniti, come il domicilio, e – secondo orari e modalità stabiliti – anche il tracciamento dei suoi spostamenti. In caso di allontanamento non autorizzato o di manomissione dei dispositivi di controllo elettronico, viene generato un allarme, inviato al Centro di Monitoraggio Elettronico (CEM) per avvisare le Forze di Polizia. Il tracciamento invece fa riferimento agli spostamenti del soggetto, generando un allarme nel caso in cui la persona sottoposta a controllo acceda a determinate zone di esclusione o esca dalle zone di inclusione predefinite, senza che venga effettuato il monitoraggio domiciliare. Da ultimo, il tracciamento di prossimità, cosiddetto anti-stalking, prevede che la potenziale vittima di aggressione sia dotata di un dispositivo in grado di rilevare la presenza dell’aggressore nelle vicinanze e di generare immediatamente un allarme verso il Centro di monitoraggio elettronico.

Il numero maggiore di dispositivi viene applicato per la misura dei domiciliari (4.646), seguito poi dalle misure anti-stalking (1.018) ed infine dai dati sul tracking (31).

Come si evince dal grafico che riporta i dati del Ministero dell’Interno sulle attivazioni e disattivazioni dei braccialetti elettronici, il numero maggiore di dispositivi viene applicato per la misura dei domiciliari (4.646), seguito poi dalle misure anti-stalking (1.018) ed infine dai dati sul tracking (31).

Dei 5.695 dispositivi attivi, 4.916 sono stati applicati a persone che si trovano ai domiciliari e 31 a sottoposte a tracking.

A fronte di circa 27mila denunce, dato relativo all’ultimo rapporto del Ministero dell’Interno, per reati legati al cosiddetto ‘Codice rosso’, sono 1.018 i braccialetti elettronici attivi per questo scopo in Italia. Di questi, secondo i dati forniti dal Viminale, 671 sono stati applicati dai carabinieri e 348 dalla polizia, vi è poi una disattivazione da parte della Guardia di Finanza. Dei 5.695 dispositivi attivi, 4.916 sono stati applicati a persone che si trovano ai domiciliari e 31 a sottoposte a tracking.

Nel dettaglio, per quanto riguarda i braccialetti elettronici indossati da persone che si trovano ai domiciliari: 3.707 sono stati applicati dai carabinieri, 1.135 della polizia e 74 della Guardia di finanza. Mentre per quanto riguarda quelli applicati a persone sottoposte a tracking 20 sono stati applicati dai carabinieri e 11 dalla Polizia. In Italia, dal momento del loro ingresso nel nostro ordinamento, in tutto sono stati attivati 28.136 braccialetti elettronici e 22.441 le disattivazioni per fine misura.

Il numero dei dispositivi attivi, alla data del 23 novembre 2023, era di 5.965 braccialetti, un numero decisamente in aumento rispetto ai 3.357 del 2022 e ai 2.808 del 2021.

Secondo i dati contenuti nella Relazione annuale 2023 sull’applicazione delle misure cautelari, è emerso che nell’anno precedente sono state emanate complessivamente 81.568 misure cautelari personali coercitive. Un confronto tra i dati relativi al triennio 2020-2022 e quelli del biennio precedente (2021-2020) rivela una significativa diminuzione complessiva del numero di misure emesse. Nel 2019, ad esempio, queste ultime erano state 94.197 in totale.

Le misure cautelari custodiali, che includono il carcere, gli arresti domiciliari e il luogo di cura, rappresentano circa il 57% di tutte le misure emesse, mentre le misure non custodiali costituiscono il restante 43%. Un terzo delle misure cautelari coercitive è di natura carceraria (32%), mentre il 25% riguarda gli arresti domiciliari, di cui il 16% è applicato con il monitoraggio tramite mezzi elettronici.

Emerge perciò un maggior uso dei dispositivi elettronici, tuttavia non completamente in linea con le reali potenzialità dei dispositivi nel contenere maggiormente il ricorso all’utilizzo del carcere come luogo ove scontare una misura cautelare. Il problema riguarda indubbiamente la discrepanza tra il numero di braccialetti elettronici e le applicazioni pratiche dello stesso. Per anni le ragioni dell’insuccesso sono state ricondotte ad alcuni ordini di motivi quali gli agli alti costi dei dispositivi (Grassia, 2015), alla limitata disponibilità degli strumenti e infine ai rischi di malfunzionamenti e inaffidabilità. Proprio in ragione di queste difficoltà applicative è possibile che vi sia stata – soprattutto negli anni passati – una certa reticenza da parte dell’Autorità giudiziaria nell’applicare i dispositivi perché non risultavano disponibili, ora però con il nuovo contratto – una volta valutata la fattibilità tecnica – sembra che la questione dei costi e della limitata disponibilità degli strumenti possa ormai considerata superata: ad oggi le aziende aggiudicatarie del bando di gara del Ministero dell’Interno sono in grado di produrre fino a 1.000 braccialetti al mese, fino anche a un 20% in più, quindi 1.200 braccialetti al mese con conseguente monitoraggio e formazione del personale, per i prossimi 45 mesi, per un costo di 139 euro a singolo dispositivo.

Diversa è invece la questione dei malfunzionamenti tecnici. La critica che viene mossa al rischio di malfunzionamenti e ai problemi legati all’inaffidabilità dei mezzi elettronici è una critica corretta, ma non può e non deve essere determinante. I rischi che la tecnologia possa sbagliarsi o funzionare male sono ineliminabili, ma va anche riconosciuto il fatto che sono decenni ormai che questi dispositivi sono in circolazione in Europa, così come in Nord America e molti altri paesi, senza che nessuno abbia lamentato particolari disguidi tecnici (Gacek, 2022).

Con riferimento poi al tema del contrasto della violenza di genere, è importante considerare che la tecnologia incorporata nel braccialetto elettronico non è di per sé intrinsecamente riabilitativa.

Con riferimento poi al tema del contrasto della violenza di genere, è importante considerare che la tecnologia incorporata nel braccialetto elettronico non è di per sé intrinsecamente riabilitativa. Il dispositivo non è uno strumento di correzione e rieducazione, bensì uno strumento di controllo e di deterrenza. Assistiamo ad una nuova sensibilità e attenzione nei confronti della violenza perpetrata nei confronti delle donne , che ha portato con sé diversi contenuti giuridici di contrasto alla violenza di genere. Ma senza una formazione specifica e una strategia ben definita per promuovere un cambiamento culturale, le misure preventive di sicurezza – come i dispositivi elettronici – non sono in grado, da sole, di risolvere il problema. È cruciale pertanto condurre un’analisi approfondita degli investimenti economici destinati alla prevenzione della violenza contro le donne che sappiano esulare dal ricorso a mere misure custodiali, tipiche di una cultura punitiva, perché non è ragionevole attendersi che il sistema penale possa costituire la risposta a ben più ampie e complicate questioni di tipo culturale (Pitch, 2022).

In generale, si può affermare che la portata applicativa del braccialetto elettronico è di certo aumentata soprattutto negli ultimi anni, così come quella di altre misure alternative al carcere, senza però che a questo aumento abbia fatto da contraltare una diminuzione della popolazione detenuta, così come ci si aspettava da una riforma normativa che era stata introdotta proprio con quell’obiettivo di tipo deflattivo.

Riferimenti bibliografici:

Allegri P.A. (2019), L’implementazione della sorveglianza elettronica ed i suoi effetti sull’espansione del controllo sociale. Uno studio di caso delle sezioni GIP e GUP dei Tribunali di Torino e Reggio Calabria, in “Studi sulla Questione Criminale”, n. 3/2019, 67-88.

James G. (2022), Portable Prisons: Electronic Monitoring and the Creation of Carceral Territory. Montreal and Kingston: McGill-Queen’s University Press.

Allegri P.A. (2019), Chi entra in carcere e quanto ci resta. Cautela e pena tra riforme legislative e numeri che non tornano. Analisi di un uso eccessivo della custodia cautelare in carcere, in Miravalle M., Scandurra A. (a cura di), Il carcere secondo la Costituzione, XV Rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione, pp. 187-196, Roma: Antigone Edizioni.

Brown D. (2020), Community sanctions as pervasive punishment: A review essay, in “International Journal for Crime, Justice and Social Democracy”, 9, (2), pp. 183-199.

Grassia R.G. (2015), Il braccialetto elettronico: uno strumento inespresso. Quando la tecnologia è al servizio dell’uomo, ma la copertura finanziaria non è al servizio della tecnologia, disponibile sul Sito web Archivio Penale: http://www.archiviopenale.it/braccialetto-elettronico-misure-cautelari–trib-siena-sez-pen-(ord)-17-settembre-2015-eg-con-osservazioni-a-prima-lettura-di-r-g-grassia/contenuti/5294

Marandola A. (2024), I nuovi presidi a tutela della vittima: rimedi pre-cautelari, cautelari e obblighi informativi, in “Diritto penale e processo”, 30, (2), pp. 186 e ss.

Pitch T. (2022), Il malinteso della vittima. Una lettura femminista della cultura punitiva. Edizioni Gruppo Abele, Torino.

Scandurra A. (2019), Uno sguardo al sistema carcerario italiano ed europeo, in Gonnella P. (a cura di), Riforma Ordinamento Penitenziario, G. Giappichelli Editore, Torino.

References

References
1 Per un approfondimento sulle modifiche normative si rimanda a Allegri P.A., L’implementazione della sorveglianza elettronica ed i suoi effetti sull’espansione del controllo sociale. Uno studio di caso delle sezioni GIP e GUP dei Tribunali di Torino e Reggio Calabria, in “Studi sulla Questione Criminale”, n. 3/2019, 67-88.
2 Il 28 dicembre 2022, l’Amministrazione dell’Interno ha stipulato il contratto numero 30092, in vigore dal 1° gennaio 2023, per un servizio di “monitoraggio di soggetti mediante l’utilizzo di strumenti di sorveglianza elettronici, con servizi di monitoraggio, manutenzione correttiva ed evolutiva, nonché formazione, per un periodo di 45 mesi”, al costo di 15.599.125 euro esclusa IVA. Durante la durata del contratto, l’Amministrazione non assume la proprietà dei dispositivi, ma paga un compenso per l’utilizzo singolo, fissato a 139 euro esclusa IVA. In linea con il precedente accordo (stipulato il 14 dicembre 2017 dall’Amministrazione dell’Interno con un Raggruppamento temporaneo di imprese-RTI composto da Fastweb e Vitrociset, prorogato fino alla fine del 2022), il nuovo contratto prevede l’attivazione di 1.000 dispositivi al mese, con la possibilità di utilizzarne fino al 20% in più, per un totale di 1.200 dispositivi. Va sottolineato che per utilizzo si intende l’intero ciclo di vita di un braccialetto associato a un soggetto destinatario del provvedimento giudiziario, comprensivo dell’approvvigionamento, la distribuzione, l’attivazione, la manutenzione e la disattivazione del dispositivo.