Oggetto della narrazione di questo breve capitolo sono due norme simbolo, il 41-bis e il 4-bis ord. pen., che trovano le proprie origini nelle riforme degli anni ’91-’92, a seguito degli efferati omicidi di Giovanni Falcone, della moglie Francesca Morvillo e degli agenti di scorta (del 23 maggio 1992), e, di poco successivo, di Paolo Borsellino e dei suoi uomini di protezione (del 19 luglio 1992).
In quell’estate si stava affermando, con il d.l. 13 maggio 1991, n. 152, l’idea di subordinare l’accesso ai benefici premiali all’utile collaborazione con la giustizia, non come unico meccanismo di prova legale, ma come incentivo per il superamento di quote pena espiata più alte o l’acquisizione di informative di polizia.1)V., per tutti, MARTELLI, Brevi osservazioni sul decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, contenente misure di contrasto alla criminalità mafiosa, in Documenti Giustizia, 1992, 6, 616-617 Tale trama non è nuova nell’idea del legislatore del 1991, dato che si prende a prestito i meccanismi di collaborazione con la giustizia dalla lotta di un altro fenomeno, altrettanto insidioso e pericoloso, come quello dei sequestri di persona e del terrorismo politico degli anni ’70.2) V. RUGGIERO, Pentitismo e collaborazione processuale, in Dig. disc. pen., agg. II, Torino, 2005, 1028. Già con la legge Rognoni-La Torre del 1982, si poneva un blocco assoluto alla fruizione di permessi per gli autori di reati di mafia e di criminalità organizzata: la semilibertà e l’affidamento in prova al servizio sociale erano totalmente vietati.
Con la legge Gozzini, invece, l’ordinamento tornava ad aprirsi, concedendo spazi di aperture anche agli autori di crimini gravi (con la legge 10 ottobre 1986, n. 663, infatti, anche la detenzione domiciliare era concedibile laddove fosse accertata l’assenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata). Tale mutamento verso gli autori di criminalità organizzata di stampo mafioso non venne salutato con favore, dato che si attribuiva proprio al “lassismo penitenziario” il rifiorire delle mafie.3)V., per tutti, GUAZZALOCA, Differenziazione esecutiva e legislazione di emergenza in materia penitenziaria, in Dei delitti e delle pene, 3, 1992, 128.
Il percorso del legislatore subiva, tuttavia, una brusca interruzione con gli omicidi dell’estate del 1992: nelle more di approvazione del d.l. n. 152/1991, avvengono i tremendi fatti noti a tutto il mondo.
Come ricorda uno dei protagonisti di quel periodo, il Capo dell’Amministrazione penitenziaria, nell’estate del ’92 “non era il tempo di criticare, bensì del fare”.4) V. AMATO, I giorni del dolore, la notte della ragione: stragi di mafia e carcere duro, Roma, 2012, 83.
Sulla scia di sangue e di terrore, in brevissimo tempo, veniva emanato il d.l. 8 giugno 1992, n. 306, con l’obiettivo di introdurre degli strumenti preventivi e investigativi anche dal carcere, nonostante la carcerazione e la condanna sopraggiunta: si parla quindi dell’art. 41-bis, co. 2 ord. pen., un regime di sospensione delle principali regole di trattamento penitenziario, attuato per mano del Ministero della Giustizia, e regolato, di fatto, dall’Amministrazione penitenziaria. Le prime applicazioni del regime sospensivo si ricordano nelle maxi-carcere isolane, di Pianosa e dell’Asinara, con lo scopo dichiarato di reprimere ogni contatto con l’esterno, che, per esperienza recente, si era perpetrato proprio dal carcere; si intendeva inoltre trasformare il carcere da resort a posto inospitale, aspro, duro, perché i boss della mafia non potessero utilizzare l’istituto del carcere come strumento di vanto e di prestigio. In altri termini, si volevano prendere le distanze abissali dalle immagini di “aragosta e champagne” dell’Ucciardone di Palermo.5)ARDITA, Il regime detentivo speciale 41-bis, Milano, 2007, 31.
Ma non basta. Dalla prevenzione all’esigenza di prove, fonti, nomi, collaboratori. Per fare questo, serviva rendere il carcere un luogo di afflizione senza fine, perché l’unico modo per accedere, a parità di altri detenuti, ai benefici penitenziari e alle misure alternative, doveva essere la collaborazione con la giustizia. Così con il d.l. n. 306/1992, si affermava definitivamente nell’ordinamento penitenziario la logica della collaborazione con la giustizia, come unica via praticabile per l’accesso al permesso premio e a tutte le misure extramurarie.6) V. GUAZZALOCA, Criterio del “doppio binario”, utilizzo della “premialità” e “degiurisdizionalizzazione” del procedimento di sorveglianza nella legislazione penitenziaria dell’emergenza, in Giostra, Insolera (a cura di), Lotta alla criminalità organizzata: gli strumenti normativi, Milano, 1995, 141
Ecco perché si parla di “doppio binario penitenziario”, perché con tale disciplina entra in gioco una modalità diversa per l’accesso alle misure di comunità; una modalità alternativa di espiazione della pena.7)V., da ultimo, SIRACUSANO, Il «doppio binario» penitenziario, in Lupária Donati, Mezzetti (a cura di), La legislazione antimafia, Milano, 2020, 1043-1093. Due istituti diversi, con ratio e finalità ben distinte, che tuttavia poi nella prassi si confondono e sovrappongono: certo le origini sono le medesime e, in sostanza, dove c’è la sospensione dei diritti, ben ci può essere la preclusione assoluta ai benefici penitenziari, dato che il titolo di reato è il medesimo.
Perché ormai la minaccia della pena non è più sufficiente a garantire i risultati, ciò che conta è lo stigma del processo, il senso del carcere e di un’esecuzione della pena detentiva il più afflittiva possibile.
Dal 1992 al 2021: una storia senza fine.
Pertanto, rammentare la storia non guasta mai, tanto più in un periodo storico, in cui l’ostatività, piuttosto che il regime 41-bis sono questioni tornate alla ribalta delle cronache, al centro di feroci dibattiti politici, e dei più disparati show televisivi: nel marzo del 2020, in pieno lockdown, non si parlava d’altro che delle allarmanti e ingiustificate “scarcerazioni dei boss”.
Alcuni provvedimenti, in particolare, hanno destato polemiche così accese tanto da indurre il Ministro della Giustizia, l’On. Alfonso Bonafede, all’invio di ispettori negli uffici giudiziari, e a portare in Parlamento la questione dell’immutabilità della pena per gli autori di reati di mafia, anche se malati, anche se anziani, anche se in punto di morte.8)V. MANCA, Umanità della pena, diritto alla salute ed esigenze di sicurezza sociale: l’ordinamento penitenziario a prova di (contro)riforma, in www.giurisprudenzapenale.com. E ciò, nonostante tali provvedimenti, e cioè l’ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Milano, nel caso di Francesco Bonura, e quella del Tribunale di Sorveglianza di Sassari, per Pasquale Zagaria, si motivassero su quadri clinici fortemente compromessi, secondo cartelle cliniche attestanti l’incompatibilità con il carcere, e l’impossibilità di reperire una soluzione alternativa in un centro clinico specializzato (nel caso di Zagaria, è proprio il Tribunale di Sorveglianza a dolersi della mancata tempestiva risposta del DAP sulla collocazione in una struttura penitenziaria più adeguata).9)V. STAMPANONI BASSI, Il differimento dell’esecuzione della pena nei confronti di Pasquale Zagaria: spunti in tema di bilanciamento tra diritto alla salute del detenuto (anche se dotato di “caratura criminale”) e interesse pubblico alla sicurezza sociale, in www.giurisprudenzapenale.com. Per di più, come di recente ha ricordato il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, l’operato della Magistratura di Sorveglianza non solo è stato in linea con il dettato normativo, ma altresì è stato incentivato – perché così richiesto – dalla Circolare del DAP del 21 marzo 2020, con cui si ordinava alle aree sanitarie la segnalazione di casi a rischio morte, se a contatto con il Covid-19, la cui trasmissibilità per le vie aree e per la promiscuità dovuta anche al sovraffollamento, era sicuramente più elevata, che in altre circostanze.10)V. da Il Dubbio, La circolare “scarcerazioni” del Dap, il Pg della Cassazione: «coerente con la legge», l’8 febbraio 2020.
Alla luce della legittimità in cui la Magistratura di Sorveglianza si muoveva – peraltro per pochissimi casi – si è letto con perplessità il duplice intervento del Governo, che, in buona sostanza, ha inibito l’azione giurisdizionale della Magistratura di Sorveglianza, per ancorare le valutazioni sulla concedibilità della misura alternativa a informative di polizia, e a cadenze istruttorie tendenzialmente votate al rigetto o alla revoca. Il decreto legge del 30 aprile 2020, n. 28 ha infatti inaugurato la stagione “repressiva”, così come accade ciclicamente, dal 1992, al 2009, fino al 2019, ogniqualvolta domina una politica criminale improntata sulla “certezza della pena”, quale risposta alle esigenze sociali retributive (di vendetta), miste ad un bisogno quasi ancestrale di totale neutralizzazione della persona che finisce in carcere. Perché ormai la minaccia della pena non è più sufficiente a garantire i risultati, ciò che conta è lo stigma del processo, il senso del carcere e di un’esecuzione della pena detentiva il più afflittiva possibile.
Così, a differenza degli altri cicli, non si è intervenuto direttamente sugli artt. 4-bis o 41-bis ord. pen., bensì sulla disciplina delle misure alternative per motivi di salute (art. 47-ter, co. 1-ter e 1-quater ord. pen., art. 684 c.p.p.), sul differimento facoltativo della pena (art. 147, co. 1 n. 2) c.p.), e sul permesso di necessità (art. 30, co. 2 ord. pen.); in altri termini su quegli istituti che da sempre rappresentano delle “valvole di sfogo” dell’ordinamento penitenziario, per situazioni eccezionali, di particolare gravità, che proprio per la loro singolarità, non trovano eccezione alcuna, nemmeno per crimini gravi. Non per il legislatore dell’emergenza sanitaria, che ha introdotto una scadenza istruttoria di soli quindici giorni, con efficacia retroattiva per tutti quei provvedimenti già emessi sin dall’inizio del lockdown: si è imposta infatti una prima ravvicinata (ri)valutazione di richieste di misure alternative già in esecuzione, con l’acquisizione obbligatoria dei pareri delle Procure Distrettuali Antimafia (e di quella Nazionale per il 41-bis ord. pen.), e con l’obbligo successivo di riesame periodico a cadenza mensile per le future concessioni. Si introduce altresì l’obbligo per la Magistratura di Sorveglianza di interpellare previamente le autorità sanitarie locali e il DAP, chiamato ad indicare una soluzione intramuraria alternativa: laddove giunga una risposta in tal senso, scatta la revoca immediata.11)V., per tutti, GIANFILIPPI, Emergenza sanitaria in carcere, provvedimenti a tutela di diritti fondamentali delle persone detenute e pareri sui collegamenti con la criminalità organizzata nell’art. 2 del dl 30 aprile 2020 n. 28, in www.giurisprudenzapenale.com; ID., La rivalutazione delle detenzioni domiciliari per gli appartenenti alla criminalità organizzata, la magistratura di sorveglianza e il corpo dei condannati nel d.l. 10 maggio 2020 n. 29, in www.giustiziainsieme.it.
Sulla base di questo preoccupante quadro normativo, vistosamente peggiorativo, gli Uffici di Sorveglianza di Spoleto ed Avellino, da un lato, e il Tribunale di Sorveglianza di Sassari, dall’altro, hanno sollevato questioni di legittimità alla Corte costituzionale, ritenendo di non poter applicare la neo introdotta disciplina, pena la violazione del diritto di difesa (v. parità delle armi e contraddittorio con il difensore e la parte assistita). Il Tribunale di Sorveglianza di Sassari ha inoltre rilevato un’ingerenza del legislatore nella discrezionalità del potere giudiziario, con l’introduzione, in sede istruttoria, di valutazioni vincolanti, esautorando così non solo i poteri istruttori attivabili anche d’ufficio dal magistrato, ma anche l’esito del relativo accertamento.12)V. MANCA, “The match goes on”: il Magistrato di Sorveglianza solleva nuovamente questione di legittimità costituzionale sul decreto legge n. 29/2020, in www.ilpenalista.it.
Nelle more, è tuttavia intervenuto il successivo decreto legge del 10 maggio 2020, n. 29, che, in parte, ha ovviato alle criticità sollevate da Spoleto ed Avellino, inserendo l’onere di trasmissione immediata degli atti, in caso di revoca, unitamente al fascicolo di concessione originaria della misura, al tribunale di sorveglianza, che è ora chiamato a decidere entro trenta giorni dalla ricezione degli atti, altrimenti l’ordinanza di revoca perde efficacia. In ragione delle novità apportate, la Corte costituzionale, con ord. n. 85/2020, forte di un precedente emesso in tal senso, ha restituito gli atti al Magistrato di Sorveglianza di Spoleto, sollecitando la verifica dell’attualità della questione; con successiva ordinanza, Spoleto ha risposto nuovamente alla Consulta, ribadendo le criticità sul diritto di difesa già palesate (e rimaste immutate per la fase provvisoria di sua competenza). L’epilogo, tuttavia, è noto a tutti, anche se in parte non ha convinto: la Corte costituzionale con sent. n. 245/2020 ha respinto tutte le questioni ad essa sottoposte.13) V. Corte cost., 4-24 novembre 2020, n. 245.
Un senso generale di amarezza rispetto alla disciplina emergenziale continua comunque a sussistere.
Quando il pendolo si sposta irragionevolmente sulla difesa sociale, a scapito dei diritti umani, sussiste una violazione della legalità e della legittimità di tale prassi/prescrizione normativa, che come tale deve essere tutelata in sede giudiziale.
Parliamone. Cos’è il 41-bis oggi?
Sul 41-bis, diamo allora qualche numero. Secondo i dati forniti dal Ministro della Giustizia, l’On. Bonafede, il 28 gennaio 2021, nella Relazione “istituzionale” consegnata alle Camere, sono 759 i detenuti al regime del 41-bis ord. pen., di cui 152 ristretti a L’Aquila, 100 a Milano-Opera, 91 a Bancali-Sassari, 81 a Spoleto. Di questi, solo 204 sono condannati definitivi (ciò vuol dire, all’incontrario, che per il 73% sono indagati o imputati o in posizione mista). Solo 304 sono stati condannati alla pena dell’ergastolo, residuando quindi un 40% di detenuti condannati a pene temporanee, per posizioni non di vertice (meri partecipi) nell’associazione di stampo mafioso.
Con la Relazione si danno anche delle indicazioni rispetto all’appartenenza di clan mafiosi, con 266 affiliati alla Camorra, 210 per la ‘Ndrangheta, 203 di Cosa Nostra. Non solo. Al 41-bis, 43 detenuti appartengono alla criminalità organizzata pugliese, di cui 19 alla Sacra Corona Unita; 28 sono affiliati ad altre forme di criminalità siciliane; 3 lucane. Si registrano 3 detenuti per delitti di terrorismo e 3 persone ristrette per altre forme minori di criminalità organizzata. Nel complesso, quindi, ci sono circa 80 soggetti che non appartengono agli schemi della mafia “tradizionale” (oltre il 10% del totale).
Tali dati trovano conferma anche nell’ultima Relazione del Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà, del 2019, che fotografava la situazione sul biennio 2016-2018.14)Così nella sezione rapporti, in www.garantenazionaleprivatilibertà.it. Le persone ristrette al 41-bis erano 748, di cui 10 donne. Ben 18 sono ricoverati in aree di assistenza sanitaria intensiva (Sai), con Parma con il numero più elevato, 9 al Sai e 3 in sezioni per persone con disabilità. Si registravano già percentuali alte di indagati ed imputati, circa il 52% dei casi; con 363 persone ristrette a titolo definitivo. Residuava inoltre lo 0,5% di persone ristrette a titolo di misura di sicurezza, in una casa lavoro (situati a Tolmezzo). Ciò che desta allarme è la durata media del regime: secondo i dati riferiti dalla Commissione straordinaria per i diritti umani, nel 2017 su 730 ristretti al 41-bis, solo 174 erano destinatari del decreto ministeriale di prima applicazione; mentre 536 erano stati soggetti a decreti reiterati di proroghe.15) V. www.senato.it. La durata media del regime oscilla tra i dieci ed i venti anni, per il 26% dei ristretti; con una percentuale – seppur minima – di decreti reiterati oltre i venti anni. Ancora. Per tipologia di reato: 140 con una posizione di vertice nell’associazione per delinquere; 538 a titolo di partecipe; 20 a titolo di omicidio aggravato dal vincolo mafioso; 3 per terrorismo ai sensi dell’art. 270-bis c.p.; 20 per associazione per delinquere in materia di stupefacenti; mentre 6 per estorsioni o tentate estorsioni anche aggravate.
Dall’analisi di tutti gli elementi, risulta una composizione qualitativa radicalmente differente sia dall’impostazione originaria della disciplina sia dall’immaginario collettivo. Sul punto, nonostante il movimento “oscillatorio” del legislatore, in senso repressivo, il DAP già con la Circolare del 2 ottobre 2017, di fatto, ha riconosciuto la necessità di un cambio di rotta dell’azione amministrativa sul 41-bis,16)V. Circolare DAP, 2 ottobre 2017, n. 3676/6126. con obiettivi dichiarati di uniformità di trattamento, proporzionalità e umanità della pena.
Le prescrizioni del regime, secondo la premessa, infatti, “non sono volte a punire e non devono determinare un’ulteriore afflizione, aggiuntiva alla pena già comminata”. Approccio, del resto, coltivato anche dalla Consulta, con le due recentissime pronunce, la n. 186/2018 e la n. 97/2020, che hanno dichiarato l’illegittimità delle prescrizioni che vietavano la cottura dei cibi in cella e lo scambio di oggetti tra detenuti appartenenti al medesimo gruppo di socialità (artt. 41-bis)17) V. Corte cost., 26 settembre-12 ottobre 2018, n. 186; Corte cost., 5-22 maggio 2020, n. 97.: due decisioni che meritano la massima attenzione, proprio perché non incidono sulla legittimità in sé del regime, ma sulla necessità di riportare ad equilibrio la funzione preventiva di difesa sociale con una disciplina che modifica sostanzialmente la vivibilità della pena detentiva e che incide significativamente sul godimento dei diritti soggettivi dei detenuti. Quando il pendolo si sposta irragionevolmente sulla difesa sociale, a scapito dei diritti umani, sussiste una violazione della legalità e della legittimità di tale prassi/prescrizione normativa, che come tale deve essere tutelata in sede giudiziale.
41-bis e gli affetti negati.
E ora, qual è l’obiettivo futuro? È la rimozione di tutte quelle prescrizioni che ancora oggi rendono il 41-bis una pena “nascosta”, e che come tale non può trovare legittimazione in un ordinamento penitenziario costituzionalmente orientato. In tale direzione, sembra muoversi anche la Corte di Cassazione, che di recente ha sottoposto all’attenzione della Consulta il tema della persistenza del regime differenziato in costanza di una misura di sicurezza, nella specie della casa lavoro.18) V. Cass. pen., Sez. I, ord. n. 30408/2020. Così in materia di permanenza all’aperto, da intendersi finalmente come di due ore piene, a prescindere dalle ore trascorse nelle aree di socialità.19) V. Cass. pen., Sez. I, n. 17579/2019. O ancora, in fatto di “saluto” o del “buon appetito”, quei piccoli gesti di quotidianità che non devono essere più interpretati come esercizio del carisma criminale o come modalità di veicolazione di messaggi criptati.20)V. Cass. pen., Sez. I, nn. 35215/2020; 18639/2020.
Più dolenti invece i rapporti col difensore21)V. Cass. pen., Sez. I., nn. 36041/2019, in materia di corrispondenza., con i garanti territoriali22)V. Cass. pen., Sez. I., nn. 474/2018; 46169/2018, così in tale direzione si è mosso anche il legislatore dell’emergenza, con la modifica del co. 2-sexies dell’art. 41-bis ord. pen.: si consentono colloqui riservati solo con il Garante Nazionale, mentre con quelli comunali solo delle visite accompagnate (l. n. 70/2020). e con i familiari. Su quest’ultimo punto, la legislazione Covid-19, pur non vietando nulla per il 41-bis, di fatto è stata interpretata come carente di una disciplina espressa e quindi non autorizzativa di soluzioni alternative di nessun tipo: così il DAP ha inteso vietare il ricorso alla piattaforma Skype per i familiari del 41-bis, prevedendo solo la possibilità di sostituire il colloquio mensile visivo, con due telefonate ravvicinate (peraltro da effettuarsi o presso la caserma dei carabinieri o presso il carcere di residenza del familiare); nulla è stato previsto per il colloquio con il minore di anni 12, che, di fatto, si è visto negare qualsiasi possibilità di contatto con il proprio genitore.
Tale prospettiva è stata, in parte, respinta dalla Prima Sezione della Cassazione, che ha autorizzato, in casi di assoluta impossibilità oggettiva (dovuta a colpa dell’Amministrazione penitenziaria), il colloquio via Skype o con altra tecnologia a disposizione della Direzione; così anche la Magistratura di Sorveglianza, con due importanti pronunce una del Tribunale di Sorveglianza di Trieste e una dell’Ufficio di Sorveglianza di Roma, ha preso posizione sul tema.23)V. Trib. Sorv. Trieste, ord. 13 ottobre 2021; Uff. Sorv. Roma, 30 novembre 2020. Tuttavia, per evitare disparità di trattamento in un punto così nevralgico del sistema (cioè la dimensione “bilaterale” della pena), dirimente sarà la presa di posizione della Corte costituzionale, rispetto alla questione di legittimità sollevata dal Tribunale dei minorenni di Reggio Calabria: l’affermazione incontrastata e univoca, del diritto all’affettività e alla genitorialità, specie se coinvolti minori di anni 12, rimane un caposaldo della Costituzione, anche se il genitore è detenuto, anche se ristretto al 41-bis.24)Con udienza fissata a breve, il 9 marzo. Per un commento, v. Manca, Sulla dimensione “bilaterale” della pena nel regime differenziato del 41-bis ord. penit.: ibernazione totale degli affetti e negazione della genitorialità, in Arch. pen., 2021/1, 923-938. Discorso a parte, il tema della sessualità, in parte affrontato dal Tribunale di Sorveglianza di Roma con riguardo alle riviste pornografiche: v. Trib. Sorv. Roma, ord. 2 ottobre 2020.
4-bis: il punto sull’ostatività. Prospettive.
Rispetto al regime ostativo di cui all’art. 4-bis ord.pen., invece, le prospettive future sembrano più “soleggiate”, nonostante delle inversioni di marcia ventilate dal Governo dimissionario, con la Commissione parlamentare antimafia e il progetto di ritornare indietro di almeno dieci anni, con proposte di centralizzazione della competenza a decidere presso il tribunale di sorveglianza di Roma.25)Il riferimento corre ai lavori della Commissione parlamentare presieduta dall’On. Nicola Morra, v. www.senato.it.
Sono trascorsi mesi dalla sent. n. 253/2019 della Corte costituzionale e le prime pronunce in materia iniziano ad essere emesse: il filo precursore di tale nuova e creativa giurisprudenza è tracciato dal Tribunale di Sorveglianza di Perugia, ma così in tal senso anche gli Uffici di Sorveglianza di Milano, Sassari e Padova, che, poco a poco, stanno ridisegnando il percorso extramurario dell’ergastolano ostativo, c.d. “irriducibile”, perché non collaborante.26)V., per un commento, MANCA, Per un diritto penitenziario costituzionale: prime applicazioni in materia di permessi premio per l’ergastolano ostativo, in www.ilpenalista.it. Non solo. Avendo ormai aperto il “vaso di pandora”, scoperchiando le preclusioni assolute di pericolosità sociale, in nome della rieducazione, e riattribuendo perciò il potere di valutazione alla Magistratura di Sorveglianza (in segno opposto al legislatore dell’emergenza), la Prima Sezione della Cassazione ha sollevato un’ulteriore questione di legittimità costituzionale in relazione alla liberazione condizionale: se, infatti, la sent. n. 253/2019 ha consentito l’ammissibilità di istanze di permesso premio anche di tutti gli autori di cui al co. 1 dell’art. 4-bis ord. pen. (per tutti quegli autori di reati cioè “assolutamente” ostativi alla rieducazione), rimangono ferme tutte le preclusioni per le misure alternative, compresa la liberazione condizionale. L’udienza del 24 marzo sarà quindi centrale per comprendere se il percorso avviato dalla Consulta avrà un seguito, in nome non solo della rieducazione, ma anche della progressione trattamentale. Momento imprescindibile che riguarda la sorte di circa 1200 persone, con più del 60% di ristretti anche al 41-bis, e che si porrebbe in linea con la Corte europea dei diritti dell’uomo, per Viola (n. 2) c. Italia.
Ancor più decisiva, in tal senso è la sent. n. 32/2020, che, per la prima volta ha qualificato le misure alternative e quelle sulla sospensione dell’esecuzione della pena detentiva, come norme di diritto sostanziale, coperte dal più stretto e garantista principio di legalità di cui all’art. 25, co. 2 Cost.: tale pronuncia ha quindi investito, nella specie, la legge Spazzacorrotti sui delitti dei pubblici ufficiali, ma si è estesa, come principio di portata generale, alle norme sull’immigrazione clandestina (v. Corte cost. n. 193/2020) e a tutte le norme penali, compresa quella della liberazione condizionale (per tutti i fatti commessi prima del decreto legge 8 giugno 1992, che ha modificato in peius l’art. 4-bis ord. pen.). Così infatti si è orientato il Tribunale di Sorveglianza di Firenze, con alcune pronunce particolarmente innovative.27)V. Trib. Sorv. Firenze, ord. 29 ottobre 2020.
Quali visioni future? Quelle di un diritto penitenziario costituzionale.
References
↑1 | V., per tutti, MARTELLI, Brevi osservazioni sul decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, contenente misure di contrasto alla criminalità mafiosa, in Documenti Giustizia, 1992, 6, 616-617 |
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↑2 | V. RUGGIERO, Pentitismo e collaborazione processuale, in Dig. disc. pen., agg. II, Torino, 2005, 1028. |
↑3 | V., per tutti, GUAZZALOCA, Differenziazione esecutiva e legislazione di emergenza in materia penitenziaria, in Dei delitti e delle pene, 3, 1992, 128. |
↑4 | V. AMATO, I giorni del dolore, la notte della ragione: stragi di mafia e carcere duro, Roma, 2012, 83. |
↑5 | ARDITA, Il regime detentivo speciale 41-bis, Milano, 2007, 31. |
↑6 | V. GUAZZALOCA, Criterio del “doppio binario”, utilizzo della “premialità” e “degiurisdizionalizzazione” del procedimento di sorveglianza nella legislazione penitenziaria dell’emergenza, in Giostra, Insolera (a cura di), Lotta alla criminalità organizzata: gli strumenti normativi, Milano, 1995, 141 |
↑7 | V., da ultimo, SIRACUSANO, Il «doppio binario» penitenziario, in Lupária Donati, Mezzetti (a cura di), La legislazione antimafia, Milano, 2020, 1043-1093. |
↑8 | V. MANCA, Umanità della pena, diritto alla salute ed esigenze di sicurezza sociale: l’ordinamento penitenziario a prova di (contro)riforma, in www.giurisprudenzapenale.com. |
↑9 | V. STAMPANONI BASSI, Il differimento dell’esecuzione della pena nei confronti di Pasquale Zagaria: spunti in tema di bilanciamento tra diritto alla salute del detenuto (anche se dotato di “caratura criminale”) e interesse pubblico alla sicurezza sociale, in www.giurisprudenzapenale.com. |
↑10 | V. da Il Dubbio, La circolare “scarcerazioni” del Dap, il Pg della Cassazione: «coerente con la legge», l’8 febbraio 2020. |
↑11 | V., per tutti, GIANFILIPPI, Emergenza sanitaria in carcere, provvedimenti a tutela di diritti fondamentali delle persone detenute e pareri sui collegamenti con la criminalità organizzata nell’art. 2 del dl 30 aprile 2020 n. 28, in www.giurisprudenzapenale.com; ID., La rivalutazione delle detenzioni domiciliari per gli appartenenti alla criminalità organizzata, la magistratura di sorveglianza e il corpo dei condannati nel d.l. 10 maggio 2020 n. 29, in www.giustiziainsieme.it. |
↑12 | V. MANCA, “The match goes on”: il Magistrato di Sorveglianza solleva nuovamente questione di legittimità costituzionale sul decreto legge n. 29/2020, in www.ilpenalista.it. |
↑13 | V. Corte cost., 4-24 novembre 2020, n. 245. |
↑14 | Così nella sezione rapporti, in www.garantenazionaleprivatilibertà.it. |
↑15 | V. www.senato.it. |
↑16 | V. Circolare DAP, 2 ottobre 2017, n. 3676/6126. |
↑17 | V. Corte cost., 26 settembre-12 ottobre 2018, n. 186; Corte cost., 5-22 maggio 2020, n. 97. |
↑18 | V. Cass. pen., Sez. I, ord. n. 30408/2020. |
↑19 | V. Cass. pen., Sez. I, n. 17579/2019. |
↑20 | V. Cass. pen., Sez. I, nn. 35215/2020; 18639/2020. |
↑21 | V. Cass. pen., Sez. I., nn. 36041/2019, in materia di corrispondenza. |
↑22 | V. Cass. pen., Sez. I., nn. 474/2018; 46169/2018, così in tale direzione si è mosso anche il legislatore dell’emergenza, con la modifica del co. 2-sexies dell’art. 41-bis ord. pen.: si consentono colloqui riservati solo con il Garante Nazionale, mentre con quelli comunali solo delle visite accompagnate (l. n. 70/2020). |
↑23 | V. Trib. Sorv. Trieste, ord. 13 ottobre 2021; Uff. Sorv. Roma, 30 novembre 2020. |
↑24 | Con udienza fissata a breve, il 9 marzo. Per un commento, v. Manca, Sulla dimensione “bilaterale” della pena nel regime differenziato del 41-bis ord. penit.: ibernazione totale degli affetti e negazione della genitorialità, in Arch. pen., 2021/1, 923-938. Discorso a parte, il tema della sessualità, in parte affrontato dal Tribunale di Sorveglianza di Roma con riguardo alle riviste pornografiche: v. Trib. Sorv. Roma, ord. 2 ottobre 2020. |
↑25 | Il riferimento corre ai lavori della Commissione parlamentare presieduta dall’On. Nicola Morra, v. www.senato.it. |
↑26 | V., per un commento, MANCA, Per un diritto penitenziario costituzionale: prime applicazioni in materia di permessi premio per l’ergastolano ostativo, in www.ilpenalista.it. |
↑27 | V. Trib. Sorv. Firenze, ord. 29 ottobre 2020. |