Isolamento

Isolamento

1024 538 XVII rapporto sulle condizioni di detenzione

 

L’isolamento, il momento più delicato della detenzione

Secondo l’articolo 33 dell’Ordinamento Penitenziario, l’isolamento continuo – sia diurno che notturno – può essere disposto negli istituti di pena per ragioni disciplinari, cautelari o sanitarie.
La normativa sull’isolamento prevede che siano sempre assicurate le “normali condizioni di vita”, ad eccezione di quelle assolutamente incompatibili con le tre tipologie di ragioni che lo hanno determinato.

Sebbene previsto come extrema ratio solo per le infrazioni più gravi, l’utilizzo dell’isolamento disciplinare è però negli ultimi anni significativamente aumentato.

L’isolamento disciplinare

Fonte: rielaborazione su dati del Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, Relazione al Parlamento 2020, Relazione al Parlamento 2019 e Relazione al Parlamento 2018

L’isolamento per motivi disciplinari rappresenta la più grave fra le sanzioni previste dall’articolo 39 dell’ordinamento penitenziario. Consiste nell’esclusione dalle attività in comune per un massimo di 15 giorni ed è disposto dal consiglio di disciplina dell’istituto. Una volta approvato, il provvedimento viene comunicato al magistrato di sorveglianza e viene inserito nel fascicolo personale del detenuto.
Per dare esecuzione alla sanzione, il personale medico deve certificare che il detenuto sia idoneo a sostenere il periodo di isolamento e ha il dovere di monitorare il suo stato di salute per accertare l’insorgenza di eventuali patologie. Non c’è un organo giudiziario di controllo indipendente; tuttavia, il detenuto può sempre presentare un reclamo al magistrato di sorveglianza. Sebbene previsto come extrema ratio solo per le infrazioni più gravi, l’utilizzo dell’isolamento disciplinare è però negli ultimi anni significativamente aumentato. Se nel 2013 erano stati disposti 207 isolamenti per motivi disciplinari, in cinque anni tale numero ha iniziato bruscamente a crescere arrivando nel 2018 a raggiungere i 2.350 provvedimenti. Nel 2019 si è registrato un leggero calo rispetto all’anno precedente, sebbene il numero di isolamenti per motivi disciplinari continui ad aggirarsi sempre intorno ai 2000 provvedimenti.

L’isolamento giudiziario o cautelare

L’isolamento giudiziario può essere disposto nel corso delle indagini preliminari qualora sussistano particolari esigenze di cautela processuale. Nel disporre la misura della custodia cautelare in carcere, o anche in un secondo momento, il Giudice per le indagini preliminari (GIP) può prevedere che l’indagato svolga un periodo di isolamento con divieto quindi di comunicare con il resto della popolazione detenuta. Seppur di norma è sempre garantito il diritto di effettuare i colloqui con le persone autorizzate all’ingresso, nel caso dell’isolamento giudiziario tale diritto può essere sospeso dall’autorità giudiziaria sempre per fini cautelari.
Il provvedimento che dispone l’isolamento giudiziario deve sempre indicarne la durata e le ragioni che motivano la sua adozione. Inoltre, secondo il comma 6 dell’articolo 73 del Regolamento di esecuzione dell’ordinamento penitenziario, è rimessa all’autorità giudiziaria procedente il dovere di stabilire le limitazioni indispensabili a garantire lo scopo per il quale l’isolamento è stato disposto.
In base ai dati relativi alle visite effettuate dall’Osservatorio di Antigone nel corso del 2020, emerge come anche nel caso dell’isolamento giudiziario si sia registrato un lieve calo nel corso dell’anno, passando dal 0,12% del 2019 allo 0,10% del 2020.

Discorso a parte va fatto quest’anno per gli isolamenti per ragioni sanitarie. Disposto dal medico dell’istituto, tale provvedimento viene adottato di norma nei soli casi in cui la persona detenuta sia affetta da una malattia contagiosa tale da mettere in pericolo la salute di altri.

La necessità di svolgere periodi di isolamento fiduciario, inizialmente della durata di 14 giorni poi ridotta a 10, ha inevitabilmente comportato numerose difficoltà di natura organizzativa, in primis per la gestione degli ambienti destinati a tale funzione.

L’isolamento sanitario

*mentre per gli anni precedenti i dati sono al 31 dicembre, per il 2020 i dati sono al 30 aprile

Fonte: rielaborazione su dati del Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, Relazione al Parlamento 2020

Nel 2020, con lo scoppio dell’emergenza sanitaria, il ricorso a tale tipologia di isolamento è ovviamente significativamente aumentato. Osservando i dati pubblicati dal Garante Nazionale nella sua ultima Relazione al Parlamento, vediamo infatti come nei soli primi quattro mesi del 2020 il numero di isolamenti sanitari corrisponda a più del triplo dei provvedimenti disposti nei dodici mesi degli anni precedenti la pandemia.

Oltre ai periodi di quarantena nei casi di malattia conclamata, in ottemperanza ai vari protocolli elaborati in accordo con le Asl di riferimento, isolamenti per ragioni sanitarie sono stati e continuano ad essere effettuati ogni qualvolta una persona detenuta fa ingresso in istituto, per la prima volta o di ritorno da un permesso premio.
Le visite effettuate dall’Osservatorio di Antigone nel corso del 2020 hanno portato alla luce diverse problematiche riscontrate negli istituti di pena. La necessità di svolgere periodi di isolamento fiduciario, inizialmente della durata di 14 giorni poi ridotta a 10, ha inevitabilmente comportato numerose difficoltà di natura organizzativa, in primis per la gestione degli ambienti destinati a tale funzione. In alcuni casi, in mancanza di posti liberi, in seguito all’arresto persone destinate ad un determinato istituto hanno prima svolto l’isolamento fiduciario presso altri istituti per poi essere trasferiti in quello di appartenenza.

L’obbligo di isolamento precauzionale, imposto non solo per i nuovi ingressi ma per qualsiasi detenuto rientrante da un periodo all’esterno, ha in diversi casi implicato conseguenze sullo svolgimento dei permessi premio. In alcuni istituti, si sono verificati situazioni in cui persone in semi-libertà o in articolo 21 hanno preferito rinunciare ai permessi per evitare di perdere giorni di lavoro al loro rientro in istituto.
I periodi di isolamento per ragioni sanitarie – fiduciario o in caso di malattia conclamata – hanno inoltre spesso causato una ridotta o assente comunicazione con i propri cari. In numerosi istituti si sono riscontrate grandi difficoltà organizzative nel consentire lo svolgimento di telefonate o video colloqui alle persone sottoposte a quarantena, alimentando la solitudine all’interno delle carceri e la preoccupazione delle famiglie al loro esterno.

In entrambi i casi, l’isolamento dovrebbe essere applicato soltanto durante il giorno. Di fatto però i detenuti restano in isolamento anche la notte, in quanto spesso alloggiati in camera singola in ragione della lunghezza della pena da scontare.

L’isolamento diurno (per ergastolani)

A differenza delle altre tipologie di isolamento, considerate “modalità di esecuzione della pena” e per questo disciplinate dall’ordinamento penitenziario e dal suo regolamento di esecuzione, il codice penale prevede all’articolo 72 l’imposizione di un periodo di isolamento come vera a propria sanzione penale, inflitta in relazione ai reati commessi.
Tale tipologia di isolamento è prevista per i detenuti condannati a più di un ergastolo o in caso di combinazione di una condanna all’ergastolo e di una o più sanzioni penali. Nel primo caso il periodo di isolamento che il giudice può applicare varia da sei mesi a tre anni, mentre nel secondo il lasso di tempo è compreso tra due e diciotto mesi. In entrambi i casi, l’isolamento dovrebbe essere applicato soltanto durante il giorno. Di fatto però i detenuti restano in isolamento anche la notte, in quanto spesso alloggiati in camera singola in ragione della lunghezza della pena da scontare. I dati più recenti sul numero di isolamenti diurni risalgono all’ultima visita condotta in Italia dal Comitato per la prevenzione della tortura del Consiglio d’Europa. Secondo il report finale pubblicato dal CPT, nel 2019 erano 272 gli ergastolani che stavano scontando un periodo di isolamento diurno imposto dal tribunale come parte della loro pena.