Che il carcere costituisca una sorta di “mondo a sé” non è certo una novità: in quanto istituzione totale, esso è infatti caratterizzato da precise e peculiari regole che scandiscono minuziosamente la vita dei detenuti, intente, almeno in teoria, ad assicurare l’ordine e la sicurezza interna. Ma se la particolare durezza di tali norme e pratiche può trovare giustificazione nelle specifiche caratteristiche che differenziano il contesto penitenziario dalla comunità libera, non sempre la diversa regolazione della vita delle persone ristrette rispetto a quelle libere appare a priori ragionevole.
Solo nel 10% degli istituti penitenziari a “composizione mista” si registrano attività in comune di tipo formativo, professionalizzante, culturale o sportivo
È il caso, per esempio, di quella prassi, riscontrata nella maggior parte degli istituti penitenziari lombardi ospitanti donne e uomini, di mantenere una rigida separazione tra detenuti di sesso opposto nella gestione della vita penitenziaria quotidiana. Guardando, infatti, ai dati relativi alle visite svolte durante l’attività dell’Osservatorio di Antigone effettuate su tutto il territorio nazionale nel corso dell’anno 2022 emerge come i momenti trattamentali intramurari comuni tra donne e uomini ristretti siano molto scarsi: solo nel 10% degli istituti penitenziari a “composizione mista” si registrano attività in comune di tipo formativo, professionalizzante, culturale o sportivo (seppure in miglioramento in confronto all’anno precedente, rispetto al quale il tasso di istituti visitati con sezioni femminili in cui erano previste attività “miste” si attestava al 4,3%).
Questi dati nazionali risultano confermati anche nella più circoscritta realtà lombarda: nelle case circondariali di Milano San Vittore e Como e nella casa di reclusione di Vigevano, ad esempio, non si rilevano momenti di “socialità mista” tra detenuti di sesso opposto. Circostanza che vale anche per gli istituti di Bergamo e Brescia-Verziano, fatta eccezione per le rare occasioni di incontro che riguardano solamente le attività teatrali nel primo caso e quelle scolastiche nel secondo. Anche se è interessante notare come nella casa di reclusione di Brescia sia prevista la possibilità per donne e uomini di prestare attività lavorativa presso una cooperativa per il confezionamento di cialde di caffè, ma su turni rigorosamente separati. Singolare risulta poi l’esperienza della casa di reclusione di Bollate, in cui, rispetto al passato, si riscontra oggi una maggiore chiusura all’integrazione tra donne e uomini nelle attività trattamentali miste. Le uniche opportunità che si muovono in tal senso sono attualmente costituite dal progetto “Commissione cultura”, formato da una persona detenuta per ogni reparto (compreso quello femminile) e deputato ad organizzare la realizzazione di progetti e attività culturali da svolgersi in istituto, nonché dal progetto “Redazione Carte Bollate”, che vede impegnati settimanalmente donne e uomini detenuti insieme. Dal punto di vista professionale e lavorativo poi solo nell’attività di call center è prevista una partecipazione mista di (tre) donne e uomini detenuti. Inoltre, nella seconda casa di reclusione di Milano la possibilità di svolgere colloqui privati tra detenuti di sesso opposto richiede, secondo una curiosa prassi ormai consolidata nel tempo, che tra i medesimi vi sia stato un precedente periodo di scambio epistolare di almeno quattro mesi (di cui due con bollo affrancato e due senza).
Questi sporadici progetti costituiscono però una vera e propria eccezione. Nelle strutture penitenziarie promiscue la regola di fondo rimane, infatti, quella della ferrea separazione tra donne e uomini
Questi sporadici progetti costituiscono però una vera e propria eccezione. Nelle strutture penitenziarie promiscue la regola di fondo rimane, infatti, quella della ferrea separazione tra donne e uomini, a fronte di quanto previsto dall’art. 14, co. 6, ordin. penit., secondo cui, com’è noto, le donne devono essere ospitate in istituti separati da quelli maschili oppure in apposite sezioni di questi ultimi.
«Uomo in sezione!»
A conferma della permanenza di questa tradizionale prassi, fanno riflettere lo stupore e l’imbarazzo del personale penitenziario – spesso percepiti durante le suddette visite sul territorio lombardo – di fronte alla richiesta di informazioni circa le possibilità di socialità intramurarie tra donne e uomini detenuti nel medesimo istituto, quasi come se si trattasse di domande dal contenuto scandaloso. Non solo, in alcuni casi questa angoscia tra gli operatori penitenziari nel gestire la popolazione detenuta nel rapporto con l’altro sesso non sembra rivolta solo alla parte maschile della popolazione ristretta, ma anche nei confronti delle persone di sesso maschile provenienti dalla comunità esterna. Invero, in occasione di alcune visite condotte insieme ad altri volontari di Antigone di entrambi i sessi, si è avvertito un certo senso di ansia tra gli educatori e il personale di polizia penitenziaria che ci ha accompagnato durante l’attività di osservazione quando ad entrare in contatto con le detenute della sezione femminile dell’istituto fossero volontari uomini. Ciò si è reso evidente dal “grido di allarme” che in quella circostanza ha preceduto l’entrata in reparto della componente maschile del gruppo: «Uomo in sezione!».
Questa prassi, se può costituire ordinaria amministrazione per gli addetti al mestiere, appare però inconsueta a chi, da esterno, osserva i meccanismi propri delle istituzioni totali, soprattutto perché, in quelle occasioni, un medesimo segnale non è stato rilasciato quando lo stesso gruppo di volontari (donne e uomini) si è recato nelle sezioni maschili dell’istituto; né tale pratica è stata osservata in altri istituti lombardi con sezioni femminili quando a svolgere la visita era una delegazione di volontarie formata interamente da donne.
Ebbene, queste non rare reazioni dimostrano quanto nel mondo penitenziario sia ancora inimmaginabile garantire alcuni diritti e libertà, che sono invece pienamente affermati al di fuori delle mura del carcere. Ci si riferisce, ovviamente, a quella sfera di «diritti sommersi», tra cui, anzitutto, il diritto all’affettività e sessualità in carcere, il quale, dopo la nota sentenza costituzionale n. 301/2012, è oggi nuovamente tornato in auge a seguito della recente questione di legittimità costituzionale, sollevata dal magistrato di sorveglianza di Spoleto, dell’art. 18 ordin. penit. nella parte in cui non prevede che al detenuto sia consentito, quando non vi siano ragioni di sicurezza, lo svolgimento di colloqui intimi (anche a carattere sessuale) con la persona convivente non detenuta, stante il controllo a vista da parte del personale di custodia. Antigone è peraltro entrata nel giudizio presentando un proprio atto di intervento.
È chiaro che quella resistenza del nostro legislatore e dell’Amministrazione penitenziaria a riconoscere momenti e spazi di socialità tra donne e uomini ristretti nel medesimo istituto penitenziario è riscontrabile ancora di più nell’assenza di luoghi e istituti giuridici che garantiscano alla popolazione penitenziaria (maschile e femminile) il diritto all’affettività con i propri cari. Da questo punto di vista, peraltro, l’ordinamento penitenziario per adulti sembra discostarsi da quello minorile, per il quale è invece oggi prevista, grazie alla riforma Orlando, la possibilità di usufruire, ai sensi dell’art. 19 d.lgs. n. 121/2018, di «visite prolungate» all’interno di apposite unità abitative con i propri familiari o con altre persone con le quali sussista un legame affettivo. Eppure, nemmeno ciò varrebbe ad affermare che almeno per i detenuti minorenni sia avvenuto un superamento della logica di separazione sottesa al rapporto con l’altro sesso, considerato il caso del carcere di Pontremoli, unico istituto penale minorile italiano interamente costituito da popolazione femminile.
La forzata separazione tra i due sessi in carcere appare, quindi, espressione di quel perdurante e dannoso approccio infantilizzante alla popolazione detenuta, secondo cui quest’ultima viene concepita come oggetto del trattamento, piuttosto che come insieme di persone titolari di diritti
La forzata separazione tra i due sessi in carcere appare, quindi, espressione di quel perdurante e dannoso approccio infantilizzante alla popolazione detenuta, secondo cui quest’ultima viene concepita come oggetto del trattamento, piuttosto che come insieme di persone titolari di diritti. Tale prassi risulta poi pericolosa anche perché ha senza dubbio favorito il radicarsi nel tempo dell’idea del carcere come istituzione pensata anzitutto a forma d’uomo, alle cui regole le donne detenute devono, in via residuale, adeguarsi.
Guardando, infatti, alle disposizioni contenute nella legge o nel regolamento penitenziario ci si accorge di come, nonostante le Regole di Bangkok per il trattamento delle donne detenute1), nel nostro ordinamento non vi sia alcuna attenzione alle specifiche condizioni e ai peculiari bisogni delle donne ristrette e ciò probabilmente anche a causa dell’esiguo numero che esse rappresentano rispetto al totale della popolazione detenuta (il solo 4,2 %). Una situazione, questa, che permane malgrado la citata riforma dell’ordinamento penitenziario del 2018, la quale è intervenuta sul menzionato art. 14, co. 6, ordin. penit., prevedendo che nelle sezioni femminili di istituti maschili vi sia una dimensione minima di donne detenute «in numero tale da non compromettere le attività trattamentali», e ha introdotto, all’art. 31, co. 2, ordin. penit., la possibilità anche per la popolazione femminile di far parte delle rappresentanze dei detenuti e degli internati.
Costituendo, le donne detenute una minoranza e non essendo consentito loro di partecipare alle attività pensate principalmente per gli uomini, si determinano evidenti disparità trattamentali tra i due sessi
Costituendo, quindi, le donne detenute una minoranza e non essendo consentito loro di partecipare alle attività pensate principalmente per gli uomini, si determinano evidenti disparità trattamentali tra i due sessi, come evidenziato, in particolare riferimento al carcere di San Vittore, anche nel rapporto del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti in occasione delle visite effettuate in alcuni istituti penitenziari italiani nel 2022. Differenziazioni in tal senso sono rinvenibili altresì nella casa circondariale di Como, in cui la maggior parte delle offerte di trattamento sono destinate ai detenuti di sesso maschile, non essendo prevista alcuna attività lavorativa, ricreativa, sportiva o culturale specifica per le sezioni femminili. Del resto, ciò è confermato dal primo rapporto di Antigone sulle donne detenute in Italia, secondo cui risulta davvero difficile enucleare dai dati sulle offerte trattamentali intramurarie quelli specificamente destinati alla popolazione femminile, a riprova della scarsità di attività di questo tipo.
Importanti differenze di possibilità risocializzative si riscontrano poi soprattutto rispetto alle attività scolastiche, a cui generalmente le detenute possono accedere per i soli gradi inferiori di istruzione
Nonostante la previsione di cui all’art. 19, co. 3, ordin. penit., che assicura la parità di accesso alla formazione culturale e professionale per le donne detenute e internate, importanti differenze di possibilità risocializzative si riscontrano poi soprattutto rispetto alle attività scolastiche, a cui generalmente le detenute possono accedere per i soli gradi inferiori di istruzione (come i corsi di alfabetizzazione), mancando nella maggior parte dei casi spazi e numeri sufficienti a consentire l’attivazione di corsi di istruzione di secondo livello o di corsi di studi universitari.
Per evitare allora che il carattere minoritario della popolazione detenuta femminile venga utilizzato come pretesto per giustificare la penalizzazione di fatto di un’intera categoria di persone che spesso si traduce in una carenza di risorse e attività risocializzative, sarebbe forse opportuno che, nel ripensare un diverso modello di amministrazione detentiva, ci si spogli di regole eccessivamente anacronistiche e afflittive, le quali, richiedendo una gestione separata della popolazione mista, implicano anche una differenziazione delle opportunità di reinserimento sociale, con il risultato di renderle poi nettamente sbilanciate a favore della componente maschile. Peraltro, una differente gestione della popolazione penitenziaria all’interno delle strutture promiscue consentirebbe anche il definitivo superamento di quelle logiche che spesso portano alla genderizzazione delle poche attività presenti nelle sezioni femminili, secondo cui alle detenute vengono generalmente offerte solo quelle attività ritenute più confacenti al genere femminile (quali, per esempio, attività di sartoria, ricamo, lavanderia, pasticceria, giardinaggio, estetista o parrucchiera).
Pertanto, laddove le fondamentali esigenze di sicurezza lo consentano, sarebbe davvero utile, sotto diversi punti di vista, sostenere una normalizzazione delle attività c.d. “miste”, nonché della socialità tra donne e uomini del medesimo istituto, al pari di quanto accade, d’altronde, nel mondo libero: non potendo ravvisarsi nulla di scandaloso o immorale nel garantire alle persone private della libertà personale quei diritti la cui restrizione o negazione non trova alcuna giustificazione plausibile se non quella di un’ulteriore afflizione. Il principio di separazione espresso dal citato art. 14, co. 6, ordin. penit. non dovrebbe, dunque, intendersi in senso assoluto: per evitare che alcuni gruppi rimangano privi di opportunità risocializzative sarebbe comunque possibile (se non doveroso) ipotizzare attività che coinvolgano insieme categorie disomogenee tra loro. In questo senso, proprio per attenuare il forte divario che rende il carcere una sorta di universo a parte rispetto al resto della società, negli istituti a prevalenza maschile che ospitano sezioni femminili si potrebbe favorire l’organizzazione di attività diurne comuni, partendo, ad esempio, dal campo educativo e formativo attraverso l’istituzione generalizzata di classi miste, oppure nell’ambito delle manifestazioni religiose. Ciò implicherebbe certamente anche un ripensamento degli spazi – già insufficienti – da destinare alle attività trattamentali, nonché delle tipologie di queste ultime: affinché, nella regolamentazione della gestione della vita quotidiana detentiva così come nell’offerta di opportunità di reinserimento sociale, possa finalmente rivolgersi la dovuta attenzione anche alla componente femminile della popolazione penitenziaria ed evitarne così la sua progressiva marginalizzazione.
L’auspicio, allora, è che il tema del rapporto con l’altro sesso riceva una maggiore attenzione all’interno delle politiche di management penitenziario, non fosse altro che per le evidenti e concrete ripercussioni che esso ha sulle condizioni di vita intramuraria delle persone ristrette.
L’auspicio, allora, è che il tema del rapporto con l’altro sesso riceva una maggiore attenzione all’interno delle politiche di management penitenziario, non fosse altro che per le evidenti e concrete ripercussioni che esso ha sulle condizioni di vita intramuraria delle persone ristrette.
Breve bibliografia
Dalla parte di Antigone. Primo rapporto sulle donne detenute in Italia, pubblicato in https://www.rapportoantigone.it/diciannovesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/
F. Brioschi, Donne ai margini di un carcere che parla al maschile, 10 marzo 2023, in https://ristretti.org/donne-ai-margini-di-un-carcere-che-parla-al-maschile
G. Masullo, V. Fidolini, Sessualità negate? L’eros negli istituti penitenziari, in Salute e Società, n. 1/2018, pp. 27 ss.
Report to the Italian Government on the periodic visit to Italy carried out by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 28 March to 8 April 2022, pubblicato in https://www.coe.int/it/web/portal/-/il-comitato-anti-tortura-pubblica-il-rapporto-sull-italia
S. Ronconi, G. Zuffa, La prigione delle donne. Idee e pratiche per i diritti, Roma, 2020
S. Talini, L’affettività ristretta, in M. Rutolo, S. Talini (a cura di), I diritti dei detenuti nel sistema costituzionale, Napoli, 2017, pp. 198 ss.
References
↑1 | La Regola 1 delle Regole delle Nazioni Unite per il trattamento delle donne detenute stabilisce che: «Affinché sia messo in pratica il principio di non discriminazione, sancito dalla regola 6 delle Regole Minime per il trattamento dei detenuti, bisogna tener conto delle esigenze peculiari delle donne detenute per l’attuazione delle presenti regole. Le misure adottate per soddisfare tali necessità nella prospettiva della parità di genere non devono essere considerate discriminatorie». |
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